Dopo aver conseguito l’abilitazione professionale, è necessario iscriversi all’Albo?

Sì.
A norma dell'art. 2229 del Codice Civile e dell'art. 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, per l'esercizio della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra è necessaria l'iscrizione al relativo Albo.

Cosa si deve fare per ottenere l’iscrizione all’Albo?

E' necessario presentare la domanda di iscrizione all'Ordine della provincia in cui si ha la residenza o in cui si elegge domicilio ex art. 47 del Codice Civile.
E' disponibile su questo sito, nella sezione "Modulistica" il fac-simile della domanda di iscrizione.
Alla domanda, in bollo, vanno allegate le attestazioni del versamento della tassa di concessione governativa e della tassa di iscrizione all'Ordine, oltre alla fotocopia del codice fiscale e ad una fotografia formato tessera.
Non è necessario presentare alcun documento o certificato, in quanto la domanda è presentata sotto forma di autocertificazione.
Per i medici che non sono cittadini italiani o che hanno conseguito la laurea all'estero, sono presenti moduli appositi e, nelle FAQ, informazioni ulteriori e aggiuntive
Quando va presentata la domanda?
Non vi è alcun termine predefinito, nel senso che il medico o l'odontoiatra, una volta superato l'esame di abilitazione, può in ogni momento presentare la domanda di iscrizione all'Albo. Ovviamente finchè non si è iscritti all’Albo, non si può esercitare la professione. Per questo più si attende a presentare la domanda., più tardi si può iniziare ad esercitare.

Come va presentata la domanda? 

Può essere presentata dal diretto interessato agli uffici dell'Ordine, oppure presentata da un terzo, purché accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del diretto interessato.
Inoltre può essere spedita per posta o per posta elettronica certificata, sempre accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido.

Cambia qualcosa se la domanda viene presentata allo sportello?

No. Il mezzo di trasmissione della domanda è indifferente

Una volta presentata la domanda di iscrizione all’Albo, si può immediatamente cominciare ad esercitare?

No. La domanda deve prima essere esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, il quale, al termine dell'istruttoria, adotta una formale delibera di iscrizione all'Albo. E' solo dalla data di questa delibera del Consiglio che il professionista è legalmente autorizzato ad esercitare la professione, non prima.

La domanda di iscrizione all’Albo potrebbe non essere accolta dal Consiglio dell’Ordine?

Sì, perchè prima di deliberare formalmente l'iscrizione all'Albo è necessario verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge: titolo di laurea, titolo di abilitazione, assenza di carichi penali pendenti e di condanne pregresse.
La mancanza di qualcuno di questi requisiti può rendere inaccoglibile la domanda e, quindi, l'impossibilità di esercitare la professione.

Nel caso in cui la domanda venisse respinta, cosa può fare il richiedente?

Può fare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, organismo di appello rispetto alle decisioni dell'Ordine, che ha sede presso il Ministero della Salute.

Quanto tempo passa dal momento della presentazione della domanda di iscrizione e l’effettiva delibera del Consiglio di iscrizione all’Albo (o di rigetto della domanda)?

Il Consiglio dell'Ordine deve deliberare circa l'accoglimento o meno delle domande di iscrizione entro tre mesi dalla data di presentazione delle stesse. Nel caso in cui la domanda di iscrizione fosse incompleta, il richiedente verrà avvisato di integrarla con i dati e/o documenti necessari e fino a che non sarà completa, il termine di tre mesi rimane sospeso.

Come si fa a sapere a che punto è la pratica di iscrizione?

In qualunque momento il richiedente può chiedere agli uffici dell'Ordine informazioni e notizie in merito allo stato della pratica.
In ogni caso, una volta che il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato formalmente l'iscrizione all'Albo, il professionista viene tempestivamente avvertito con apposita comunicazione.

Quindi, dal giorno della delibera del Consiglio dell’Ordine si può cominciare ad esercitare la professione?

Esattamente.

L’iscrizione all’Albo dell’Ordine di Ferrara, legittima all’esercizio della professione in tutta Italia? 

Certamente.
L'iscrizione ad un Ordine dei Medici di una qualunque provincia italiana legittima il professionista ad esercitare su tutto il territorio nazionale.

Che cos’è il “Giuramento professionale”?

Il Codice di Deontologia Medica, all'art. 1, prevede che il medico e l'odontoiatra che si iscrive per la prima volta all'Ordine è tenuto a pronunciare il giuramento professionale. Si tratta di un atto simbolico, ma anche sostanziale, che impegna moralmente il giovane collega ad osservare i precetti etici e deontologici che sono alla base della professione.

Quando va pronunciato il giuramento?

Di norma i giovani colleghi vengono convocati per pronunciare il giuramento in occasione della celebrazione della Giornata del Medico 
senza che ciò incida in alcun modo sulla legittimità all'esercizio professionale conseguente all'iscrizione all'Albo, avvenuta in altra data.

E’ obbligatorio pronunciare il giuramento?

Si tratta di un obbligo morale, non giuridico.
Per cui ogni giovane collega dovrebbe sentirsi obbligato a pronunciare il giuramento, non perché glielo impone qualche legge o qualche autorità, ma perché convinto di manifestare, col giuramento, la sua appartenenza alla professione e ai suoi valori etici.

Cosa succede se, per motivi inderogabili, non è possibile partecipare alla cerimonia del giuramento?

Colui che non ha potuto, per motivi inderogabili, partecipare alla cerimonia, viene nuovamente convocato per ricevere il Codice Deontologico, nel quale è riportato il Giuramento Professionale.

Chi è stato assente alla cerimonia del giuramento, può esercitare la professione?

Sì perché la legittimazione ad esercitare nasce dalla delibera del Consiglio dell'Ordine di iscrizione all'Albo.
La mancata partecipazione al giuramento non incide sulla legittimità ad esercitare, visto che il giuramento è un obbligo morale e non giuridico, come detto sopra.

Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo, cosa deve fare il Medico o l’Odontoiatra?

Può iniziare ad esercitare la professione, previo assolvimento degli adempimenti fiscali e amministrativi del caso.
Dal punto di vista fiscale, infatti, la legge prevede che il professionista deve chiedere all'Agenzia delle Entrate l'apertura della Partita Iva entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività libero professionale. Il possesso della Partita Iva è indispensabile per l'emissione delle fatture per prestazioni rese in regime libero- professionale. Viceversa l'apertura della Partita Iva non è necessaria per le attività di lavoro dipendente pubblico o privato o assimilati.
Per maggiori informazioni sugli aspetti fiscali, consultare fra le FAQ l'articolo "Certificati e IVA".

Cosa si deve fare per poter fare sostituzioni dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta?

E' necessario dare la propria disponibilità all’Azienda Sanitaria territoriale.

Durante una sostituzione del medico di medicina generale, quali tipi di ricette e/o certificati è possibile rilasciare ai pazienti?

Il medico sostituto ha le stesse identiche potestà certificative e prescrittive del medico titolare.
Per approfondire l'argomento dei certificati medici e della ricetta medica, si possono consultare le specifiche FAQ presenti in questa stessa sezione del sito.

Come si può fare per trovare medici di medicina generale che cercano sostituti o altre occasioni di lavoro?

Ovviamente trovare occasioni di lavoro non è semplice e comunque non esiste un canale unico.
Una possibilità è offerta dal sito internet dell'Ordine che, nell'area dedicata, pubblica una "Bacheca Annunci" nella quale è possibile segnalare la propria disponibilità a svolgere attività di sostituzione ai medici di medicina generale. E' un servizio che ha lo scopo di mettere in contatto i colleghi, in modo da costruire un rapporto diretto, senza intermediari, per facilitare anche le occasioni di lavoro.

Come versa il medico o l’odontoiatra i contributi per la pensione?

I medici e gli odontoiatri, dal giorno della formale delibera di iscrizione all'Albo, sono automaticamente iscritti anche alla Cassa di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), organismo previdenziale di categoria.
Il professionista, quindi, non deve chiedere una ulteriore iscrizione alla Cassa, in quanto ciò discende automaticamente dall'iscrizione all'Ordine.
Nell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine, il professionista riceverà dall'ENPAM la richiesta di contributi per il Fondo di Previdenza Generale "Quota A" che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, e che si differenzia nel suo importo per fasce di età.
Inoltre l'ENPAM richiede, nell'anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale "Quota B". Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito libero professionale prodotto nell'anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera professione "pura", ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia, extra-moenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.
Se il medico ottiene una convenzione con la ASL (medicina generale, pediatria o specialistica ambulatoriale), i contributi pensionistici ENPAM saranno detratti dalle competenze mensili e versati, a cura della ASL, all'ENPAM.
Se invece il medico viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o di una struttura sanitaria privata, allora oltre a dover versare i contributi all'ENPAM, come sopra detto, subirà le trattenute in busta paga che il datore di lavoro verserà all'INPS.

Questi contributi all’ENPAM sono deducibili fiscalmente?

Certamente, in quanto si tratta di contributi previdenziali obbligatori.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni sull’ENPAM?

Consultando il sito internet: www.enpam.it.

Ho sentito parlare dell’ONAOSI. Che cos’è?

La Fondazione ONAOSI è un istituto di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani. E' un'istituzione di antica data, sorta ai primi del '900 per assistere e sostenere gli orfani dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, che si trovavano a vivere sprovvisti di mezzi. Oggi, più modernamente, si occupa di sostenere con varie modalità e iniziative le situazioni di difficoltà che possono intervenire nelle famiglie dei medici.
L'adesione all'ONAOSI è automatica per i medici dipendenti pubblici (tant'è che costoro hanno una trattenuta in busta paga che il datore di lavoro versa all'ONAOSI), mentre per i medici e gli odontoiatri liberi professionisti o convenzionati l'adesione è su base volontaria.
L'Ordine consiglia caldamente ai giovani colleghi di consultare il sito www.onaosi.it in modo da conoscere l'attività e gli scopi della Fondazione e di aderirvi perché con un modesto contributo si possono "assicurare" i propri familiari nella malaugurata ipotesi in cui venga a mancare il sostegno economico del medico "capofamiglia".

E’ obbligatorio avere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)?

La legge prevede che le imprese e i professionisti sono tenuti ad avere una casella PEC. Le imprese devono comunicarla alla Camera di Commercio, mentre i professionisti all'Ordine presso il quale sono iscritti.
Tuttavia, mentre per le imprese sono previste esplicite sanzioni in caso di mancata attivazione della casella PEC, per i professionisti allo stato attuale non è prevista alcuna sanzione o alcun termine per adempiere.
Ciononostante, considerato che la legge va rispettata anche se non sono previste sanzioni, per facilitare ai medici e agli odontoiatri il rispetto di questo obbligo, l'Ordine dei Medici di Ferrara mette a disposizione in forma gratuita una casella di Posta Elettronica Certificata. Per approfondire, consultare la pagina dedicata alla PEC su questo sito.
Infine c'è da tener presente che, col passare del tempo, sempre più Amministrazioni e Uffici interagiscono con i professionisti tramite la PEC, per cui di fatto diventa necessario averla per non perdere opportunità professionali.

E per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) come ci si deve comportare?

E' opportuno consultare l'apposita pagina di questo sito che viene aggiornata in presenza di novità sulla materia, sia a livello regionale che nazionale.

Nel caso in cui il Medico cambi la residenza cosa deve fare?

Ogni Ordine dei Medici ha competenza di ambito provinciale, per cui se il medico trasferisce la sua residenza da un Comune all'altro della provincia di Ferrara, deve semplicemente comunicare all'Ordine il nuovo indirizzo di residenza (modulo disponibile nella sezione di questo sito "Modulistica") per l'aggiornamento dei dati.
Se invece il medico trasferisce la sua residenza al di fuori della provincia di Ferrara bisogna distinguere: se continua a lavorare o ad avere il domicilio nella provincia di Firenze può mantenere l'iscrizione all'Ordine di Ferrara ma deve comunque comunicare all'Ordine l'indirizzo della nuova residenza e l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività professionale o del domicilio. Se, invece, il medico non risiede più nella provincia di Ferrara e nemmeno vi lavora o vi ha domicilio, allora deve iscriversi all'Ordine dei Medici dell'altra provincia dove ha la nuova residenza o il nuovo luogo di lavoro o il nuovo domicilio.

Per l’iscrizione all’Ordine è necessario pagare qualche tassa?

Oltre alle tasse dovute al momento della presentazione della domanda di iscrizione (come detto sopra), il medico riceverà ogni anno, finchè resta iscritto all'Ordine, la richiesta di pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine.
Si tratta di una tassa obbligatoria e di importo, per l’Ordine di Ferrara, differenziato per Giovani e over 70 secondo un apposito Regolamento. 

Come si paga?

Consultare l'apposita pagina di questo sito "Pagamento tassa di iscrizione".

Cosa succede se non si paga la tassa di iscrizione all’Ordine?

La legge prevede la cancellazione dall'Albo per morosità e quindi, di conseguenza, l'impossibilità ad esercitare la professione.
Pertanto si raccomanda vivamente di essere puntuali nell'assolvimento di questo obbligo e di comunicare all'Ordine tempestivamente eventuali cambi di indirizzo, allo scopo di evitare il rischio di risultare irreperibili e, quindi, di essere cancellati dall'Albo per morosità.

La tassa di iscrizione all’Ordine è fiscalmente deducibile?

A differenza dei contributi ENPAM, che sono contributi previdenziali e quindi deducibili fiscalmente, la tassa di iscrizione all'Ordine non ha finalità previdenziale e quindi non è un onere deducibile.
Tuttavia i medici e gli odontoiatri che nella dichiarazione dei redditi compilano il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo possono inserire la tassa di iscrizione all'Ordine fra le spese per la produzione del reddito.

Nel caso in cui il Medico o l’Odontoiatra consegua una specializzazione o un Master, lo deve comunicare all’Ordine?

Sì, deve informare l'Ordine allo scopo di aggiornare i dati sull'Albo professionale.
Può produrre una autocertificazione indicando l'esatta denominazione della specializzazione conseguita, l'Università presso la quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto.

Sull’Albo Professionale quali titoli possono comparire? 

Oltre al titolo di laurea e di abilitazione (com'è ovvio) possono essere pubblicati sull'Albo i titoli di specializzazione universitaria.
Ogni altro attestato di formazione o aggiornamento non può essere pubblicato sull'Albo, anche se ovviamente può entrare a far parte del curriculum professionale del medico.

Per aprire uno studio medico, cosa si deve fare? 

Consultare l'apposita sezione di questo sito dedicata alle caratteristiche e requisiti dello studio medico, presente nelle FAQ.

E’ necessario stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali?

La legge prevede l'obbligo di avere una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali per tutti gli operatori sanitari.
Tuttavia tale obbligo non è sanzionato, nel senso che la mancanza della polizza non comporta di per sé una qualche forma di sanzione.
In ogni caso avere una copertura per i rischi professionali è fortemente raccomandato perchè in caso di controversie medico-paziente e soprattutto nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, senza una copertura assicurativa il medico rischia di vedersi aggredire il proprio patrimonio personale.

A quale Compagnia Assicurativa ci si deve rivolgere?

Attualmente non esiste, né a livello locale né a livello nazionale, una convenzione con una qualche Compagnia Assicurativa per la copertura dei rischi professionali dei medici e degli odontoiatri italiani.
Per cui ogni singolo professionista potrà rivolgersi ad una qualunque società di assicurazioni.
C'è però da dire che la tipologia della polizza e, soprattutto, il suo costo può variare anche di molto a seconda del tipo di attività lavorativa svolta dal medico, perché ci sono branche della medicina a più alto rischio di sinistro e altre con tassi di rischio meno elevati.

Come si viene informati sulle attività e iniziative dell’Ordine?

Inoltre l'Ordine di Ferrara, a tutti i propri iscritti che si sono registrati sul sito, spedisce una newsletter che contiene una serie di notizie "flash" di quotidiana attualità che riguardano il panorama sanitario sia locale che nazionale.
In ogni caso, il sito internet dell'Ordine è lo strumento principale di informazione e di comunicazione al quale tutti gli iscritti all'Ordine di Ferrara sono invitati a registrarsi per usufruire di tutti i servizi messi a disposizione.