DAL SITO INPS

La pagina raccoglie le risposte elaborate da INPS alle domande più frequenti poste da medici, lavoratori dipendenti e datori di lavoro. Le risposte aiutano a chiarire aspetti amministrativi o di competenza medico-legale e anche condizioni e modalità di accesso ai servizi online offerti dall'Istituto.

1) Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero ed eventualmente di malattia? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di ricovero?

Sì. Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all'INPS con le modalità previste. Deve, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.

2) Con il certificato cartaceo si potevano redigere i certificati anche quando il lavoratore guarito e per dimenticanza, veniva a chiedere il certificato il giorno di rientro al lavoro. Ora, qualora si verificasse questa evenienza, il certificato online non viene accettato per incongruenza di date. Come risolvere il problema in questi casi? Come certificare quei cittadini che, ammalatisi il giorno precedente, richiedono il giorno successivo la certificazione di malattia?

Attualmente il sistema non accetta certificati per il giorno precedente quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li accetta, invece, se la certificazione include anche il giorno corrente. In pratica impedisce di giustificare l'assenza per un solo giorno, in caso di richiesta il giorno successivo.

La procedura online, sulla base della normativa e della giurisprudenza vigente in materia, non permette di generare certificati privi degli elementi essenziali previsti all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.

In primo luogo, il medico, all'atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e coscienza l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata e non la malattia. Si ricorda in proposito che all'articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008, si intende per “certificato di malattia”: «l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

In secondo luogo, appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).

3) Ho trasmesso un certificato online per un paziente, ma ho sbagliato la data di inizio della prognosi. Interpellato, l'INPS mi ha risposto che erano trascorsi due giorni dalla data di fine della prognosi e non era possibile correggere l'errore. Il paziente era andato a lavorare in questi due giorni. Come posso risolvere questo problema?

È bene precisare che la data di inizio della malattia è un dato anamnestico e spesso non coincide con la data di inizio prognosi. Quest'ultima coincide con la data di rilascio del certificato e eventualmente nei soli casi previsti retroagisce al massimo di un giorno (circolare INPS 15 luglio 1996 n. 147).

4) Un paziente si è presentato al lavoro un giorno prima della scadenza della malattia. È possibile rettificare la prognosi?

L'allegato tecnico al decreto ministeriale del 26 febbraio 2010 prevede, al paragrafo 5.2, che il servizio di rettifica è consentito al solo «fine di anticipare il termine del periodo di prognosi» e che «l'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato».

5) Per quali categorie di lavoratori non è richiesto l'invio telematico dei certificati di malattia?

A seguito del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stato introdotto l'obbligo della certificazione telematica di malattia anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente esonerati con la sola esclusione del personale delle Forze armate, dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6) Perché non è possibile emettere certificati con fine prognosi antecedente la data di rilascio?

Il medico, all'atto del rilascio del certificato, attesta non la malattia ma l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata, come anche ribadito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione, V sezione penale, 29 gennaio 2008, n. 4451).

Il sistema assegna in automatico i numeri di protocollo dei certificati in ordine crescente. In caso di due certificati riferiti alla stessa persona, l'ultimo è quello che va considerato corretto?

No, proprio perché il sistema assegna protocolli univoci ai certificati, i certificati plurimi emessi con sovrapposizione di periodi restano entrambi attivi e possono autonomamente essere suscettibili di Visita Medica di Controllo. Ai fini del calcolo dell'indennità, l'evento di malattia si compone senza duplicazioni dei periodi anche se questi risultano sovrapposti.

Si ricorda che Il sistema consente una procedura di rettifica che il medico curante estensore del certificato da rettificare può utilizzare solo per modificare la prognosi prima della sua scadenza.

Se invece si trattasse di annullare un certificato, l'operazione online è consentita solo per le prime 24 ore dall'emissione del certificato stesso: per successive o altre esigenze il medico deve rilasciare all'assistito una dichiarazione scritta e dettagliata che certifichi le variazioni dei dati rispetto a quelli comunicati con il certificato telematico, da consegnare all'INPS solo nel caso di lavoratori che hanno diritto all'indennità di malattia a carico dell'Ente o solo al datore di lavoro in caso di lavoratori non assicurati all'INPS per la malattia.

In caso di errore nella trasmissione del certificato relativamente alla prognosi, è possibile rettificare il dato?

Il servizio di rettifica è consentito solo per anticipare il termine del periodo di prognosi e l'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato. È necessario, in considerazione del valore medico legale del certificato in argomento, procedere alla rettifica della prognosi al fine di segnalare l'errore o la ripresa anticipata dell'attività lavorativa (allegato tecnico al decreto ministeriale del 26 febbraio 2010, paragrafo 5.2).

La trasmissione online dei certificati è obbligatoria anche per i dipendenti pubblici?

La trasmissione online è obbligatoria anche per i dipendenti pubblici, a eccezione del personale delle Forze armate, dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo il caso di impedimento oggettivo. In caso di redazione del certificato in modalità cartacea, i lavoratori pubblici devono presentare il relativo attestato solo ai loro datori di lavoro, mentre non hanno alcun obbligo di invio a INPS.

Sono previste sanzioni per chi non rispetta le disposizioni dell'articolo 25, legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 7, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7) Il medico specialista è esonerato dall'invio telematico del certificato?

Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all'invio telematico del certificato di malattia. Il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ha ricevuto le necessarie credenziali.

Gli altri medici possono comunque accreditarsi rapportandosi ai rispettivi OdM.

 

8) I pediatri devono comunicare per via telematica gli attestati di assenza della madre per malattia bambino?

No. La certificazione telematica di malattia riguarda unicamente l'assenza per malattia del lavoratore.

9) La rettifica di un certificato emesso in modalità cartacea si può fare in maniera telematica?

No, un certificato cartaceo si può correggere solo in modalità cartacea.

10) Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell'attestato di malattia al proprio datore di lavoro o è obbligato a visualizzare l'attestato direttamente tramite i servizi dell'INPS?

Con il certificato telematico e soprattutto con lo sviluppo dei servizi messi a disposizione dall'INPS (circolari INPS 16 aprile 2010 n. 60 e 7 settembre 2010 n. 119) il datore di lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti. La circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica introduce, infatti, l'obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell'INPS, esonerando il lavoratore dall'onere di inviare copia dell'attestato di malattia all'azienda.

Resta comunque fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.

Inoltre, se il datore di lavoro lo richiede in caso di proprie motivate e temporanee esigenze, il lavoratore del settore privato deve fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicato obbligatoriamente dal medico.

In assenza di accesso telematico per la trasmissione del certificato, il medico curante redige il certificato in modalità cartacea. Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve trasmettere l'attestato alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato all'Istituto previdenziale.

11) Non risulta possibile né per il cittadino né per il medico stampare più di due volte lo stesso certificato. Come si può ovviare?

Tramite i servizi online di INPS, il cittadino può visualizzare e stampare senza limitazione sia i propri certificati che i propri attestati secondo le previste modalità. Inoltre, dal 1° febbraio 2011, anche i medici hanno la possibilità di visualizzare la lista dei certificati emessi e regolarmente ricevuti.

12) La certificazione online va fatta anche per assenze di un solo giorno?

Sì. Il certificato di malattia deve essere trasmesso anche per eventi di un solo giorno.

13) Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l'indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all'indirizzo errato?

Il lavoratore, che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l'eventuale visita medica di controllo. Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo il dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l'INPS vorranno effettuare. Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell'indennità di malattia.

Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.

Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell'attestato di malattia, come previsto nella circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica. La circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia o, in alternativa, l'invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L'obbligo di invio del certificato alla casella PEC del lavoratore che ne fa richiesta da parte del medico è stato successivamente previsto dall'articolo 7, comma 1 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il lavoratore può, infine, visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall'INPS con le previste modalità.

In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio.

14) Se desidero rientrare al lavoro prima della data di fine prognosi riportata nel certificato perché la malattia che ha determinato l'assenza dal lavoro si conclude prima, come mi devo comportare?

Il certificato rappresenta un'attestazione redatta da un medico con funzioni di pubblico ufficiale e costituisce, ai fini previdenziali, una domanda del lavoratore di prestazioni per malattia. Un eventuale rientro anticipato al lavoro deve essere riportato, su richiesta del lavoratore, sul certificato del medico curante che può procedere a rettificarlo entro il periodo di prognosi.

15) Esistono delle situazioni in cui il lavoratore dipendente da datore di lavoro privato è esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità?

Il legislatore (con l’articolo 25, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 11 gennaio 2016) ha previsto alcune ipotesi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità nelle fasce normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Si tratta di eventi di malattia connessi a:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;

stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Solo in tali ipotesi, sulla base delle linee guida fornite con la circolare INPS 7 giugno 2016, n.95 il medico curante che redige il certificato procede a:

valorizzare lo specifico campo agevolazioni del certificato telematico scegliendo a seconda del caso “terapie salvavita” o “invalidità riconosciuta” (decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e della finanza 18 aprile 2012). Non è prevista come agevolazione, per i lavoratori privati, la causa di servizio anche presente fra le opzioni. Non sono previsti nessun’altra motivazione o codice di esonero;

attestare esplicitamente (nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea) l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.

L’INPS ha comunque il compito istituzionale di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica indicata nelle certificazioni riguardanti lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Pertanto, anche se il lavoratore è esonerato dal rispetto dell’obbligo di reperibilità, l’Istituto, ove lo ritenga necessario, può sottoporlo ad apposito controllo medico legale concordando data e orario della visita con l’assicurato.

Anche i datori di lavoro possono, eventualmente, segnalare alla struttura INPS territorialmente competente eventi per i quali ravvisino la necessità di effettuare apposite verifiche.